Art. 2.
(Valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche coreutiche).

      1. Ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche coreutiche, di seguito denominate «fondazioni», in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione delle spese, i punteggi attribuiti al balletto con orchestra realizzato da una fondazione con il proprio corpo di ballo, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, sono identici ai punteggi attribuiti all'opera lirica.